Alcune delucidazioni in merito alle novità normative inerenti alla figura del Preposto per la sicurezza, introdotte dalla Legge n.215/2021, che ha convertito in legge il DL 146/2021, apportando numerose modifiche al D. Lgs. 81/2008.
INDIVIDUAZIONE DEL PREPOSTO: UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO
Il preposto è una figura della sicurezza aziendale, definita dall’articolo 2 lettera e) come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” e affidando alla stessa precisi obblighi e relative sanzioni.
Tuttavia, l’individuazione e la nomina dei preposti non era un preciso obbligo (art.18 del D. lgs. 81/2008) del datore di lavoro, mentre l’articolo 299, che tratta il principio dell’esercizio di fatto delle funzioni, assoggettava alle sanzioni proprie tutti i soggetti che rispettavano la definizione di preposto pur senza nomina formale.
Le recenti modifiche al D. Lgs. 81/2008 puntano evidentemente a sanare tale contraddizione, introducendo, a carico del datore di lavoro l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza […]”
È doveroso soffermarsi sulla definizione del termine “individuare” il quale non essendo un sinonimo di “nominare” non impone necessariamente la presenza di un preposto ovunque esista un’impresa con lavoratori, ma obbliga il datore di lavoro a “riconoscere con precisione, dalle sue caratteristiche una persona”, nel nostro caso eventuali lavoratori che in presenza o meno di rilievo contrattuale, rispondano alla definizione del preposto.
In conclusione, possiamo affermare che tali novità impongono al datore di lavoro di procedere ad un’attività valutativa volta ad individuare la presenza di soggetti che, per mansione (capo reparto, coordinatore, etc.) o per dato di fatto (preposto di fatto) rientrano nella definizione di preposto e di conseguenza, se individuati, formalizzare la nomina e garantirne l’adeguata formazione.
È palese che tutte le novità introdotte, così come il ben noto obbligo di valutazione dei rischi, poggiano su un principio di maggior effettività, anziché di mera burocrazia. Di conseguenza, la mancata individuazione del preposto potrà essere accettata esclusivamente quanto, di fatto, non esiste alcun soggetto con tale compito in azienda.
LA FUNZIONE DI VIGILANZA DEL PREPOSTO
Uno dei ruoli principali del preposto per la sicurezza è da sempre quello di “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione […]”, ma mentre finora in caso di persistenza dell’inosservanza, nei “limiti dei poteri gerarchici e funzionali” lo stesso doveva limitarsi ad informare i diretti superiori, l’art.19 del D. Lgs. 81/2008 recentemente modificato impone che:
“in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale,” il preposto deve “intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Viene inoltre aggiunta la lettera f-bis) che recita: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.
Risulta chiaro come le recenti modifiche puntino a rafforzare le funzioni di vigilanza e a fornire al preposto maggiore possibilità di intervento, soprattutto in caso di pericolo imminente.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PREPOSTO
La formazione del preposto continua per ora ad essere regolamentata secondo quanto previsto dall’accordo stato regioni del 21 dicembre 2011, ma vengono introdotte numerose novità, tra cui l’obbligo di svolgere sia la formazione che l’aggiornamento esclusivamente in presenza e la periodicità dell’aggiornamento, da ripetere con cadenza biennale (anziché quinquennale) ovvero ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.